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Estratto del Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento utilizzati nei prodotti indicizzati

 

Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmark Regulation
Art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario

Introduzione e ambito di applicazione

 

In data 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1011/2016, noto anche come Regolamento Benchmark, in materia di indici usati come indici di riferimento (anche “Benchmark”) nei contratti finanziari e negli strumenti finanziari ovvero per misurare la performance di fondi di investimento.

In particolare, il Regolamento introduce disposizioni riguardanti l’utilizzo, da parte degli enti vigilati (fra i quali rientrano le banche), di indici di riferimento; fra queste, rientra l’obbligo per detti soggetti di predisporre e mantenere solidi piani scritti che specifichino le azioni che si intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, designando altresì all’interno dei piani stessi, ove possibile e opportuno, uno o più indici alternativi che possano essere utilizzati in sostituzione degli indici oggetto di cessazione o variazione sostanziale.

In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario (anche “TUB”) il quale stabilisce che i soggetti tenuti alla redazione dei solidi piani scritti li rendano pubblici, anche per estratto, sul proprio sito internet e li mantengano costantemente aggiornati; detti aggiornamenti devono essere comunicati alla clientela alla prima occasione e comunque almeno una volta l’anno. In aggiunta, è richiesto agli intermediari di prevedere, nei Contratti dei prodotti indicizzati, opportune clausole relative ai tassi di interesse che consentano di individuare, anche tramite rinvio ai solidi piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'Indice Sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al Contratto.

Infine, in caso di cessazione di un indice di riferimento, ovvero di variazione sostanziale, gli intermediari sono tenuti a comunicare alla propria clientela, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente, l’Indice Sostitutivo o l’Indice Modificato cui si farà riferimento nel determinare l’importo da corrispondere in relazione allo specifico Contratto finanziario interessato.

Per conformarsi alle disposizioni normative introdotte dal Regolamento Benchmark e dall’art. 118-bis del TUB, qui sinteticamente richiamate, Mediobanca Premier (nel prosieguo anche solo “la Banca”) ha adottato un piano interno per la sostituzione degli indici di riferimento (di seguito anche “il Piano” o “Piano di Sostituzione”), di cui il presente documento ne rappresenta un Estratto, che disciplina le attività che la Banca eseguirà qualora uno o più indici di riferimento utilizzati nei propri prodotti cessino di esistere, ovvero subiscano delle variazioni sostanziali.

Iter Operativo per i casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice

 

Monitoraggio e rilevazione di Eventi Rilevanti

 

La Banca monitora costantemente la disponibilità su base continuativa degli indici di riferimento utilizzati al fine di rilevare casi di futura cessazione o variazione sostanziale degli stessi determinando, conseguentemente, l’attivazione del Piano.

Si specifica che per “cessazione” si intende il venire meno, in modo permanente o per un periodo di tempo indefinito, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo (ad es. l’Amministratore dell’indice).

Per “variazione sostanziale” di un indice di riferimento, invece, si intendono le c.d. “Modifiche rilevanti” che impattano la metodologia utilizzata per la determinazione dell’indice stesso (es. nel caso in cui un Amministratore di un indice decida di implementare una nuova metodologia che comporti un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l’indice intende misurare). Dunque, non rilevano le variazioni quantitative dell’indice dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del relativo parametro.

 

 

Esecuzione del Piano di Sostituzione

 

Nel momento in cui la Banca viene a conoscenza della futura cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento in uso, a titolo esemplificativo a seguito di un annuncio da parte dell’Amministratore di un indice secondo cui lo stesso non sarà più fornito, si adopera per l’esecuzione delle attività necessarie a garantire un’ordinata transizione dall’indice originario applicato al Contratto in essere all’Indice Sostitutivo, ovvero all’indice come sostanzialmente modificato.

Si precisa che nel caso in cui si verifichi una transitoria indisponibilità di uno o più indici di riferimento, la Banca sostituisce detti indici con quelli sostitutivi individuati in coerenza con quanto definito nel Piano e limitatamente al periodo di tempo durante il quale l’indice originario non risulta disponibile. Per consultare la Tabella, che rappresenta gli indici sostitutivi, clicca qui.

 

 

Individuazione dell’Indice Sostitutivo

 

In caso di cessazione di uno o più indici di riferimento utilizzati nei Contratti con la clientela, la Banca applica, quale Indice Sostitutivo, l’indice individuato secondo i criteri definiti nel Piano interno di sostituzione e rappresentato all’interno dello stesso Piano, nonché nella Tabella consultabile qui.

Nel selezionare i possibili indici alternativi la Banca tiene in considerazione, in via prioritaria, eventuali raccomandazioni fornite dall’Autorità Competente, dalle Banche Centrali, da eventuali associazioni di categoria o gruppi di lavoro appositamente costituiti (c.d. Working Group), ovvero dall’Amministratore stesso; in assenza di tali raccomandazioni, la Banca individua esclusivamente indici alternativi che siano conformi al Regolamento Benchmark, ovvero il cui Amministratore o l’indice stesso siano presenti nel Registro ESMA così come previsto dall’art. 36 del Regolamento, e che siano coerenti in termini di natura, struttura, caratteristiche e diffusione sul mercato dell’indice in via di cessazione.

Per quanto concerne le variazioni sostanziali, invece, la Banca, di norma, adotta l’indice così come sostanzialmente modificato dal relativo Amministratore. Tuttavia, nel caso in cui l’Autorità Competente per detto indice raccomandi o individui un indice alternativo specifico che può essere utilizzato in sostituzione di quello sostanzialmente modificato, la Banca applicherà l’indice raccomandato dall’Autorità.

 

 

Informativa alla clientela

 

Nel momento in cui la Banca viene a conoscenza di un qualsiasi evento determinante la futura cessazione o variazione sostanziale di un indice utilizzato in riferimento ai propri prodotti, predispone e pubblica sul proprio sito internet apposita informativa recante indicazioni circa l’indice oggetto di cessazione/variazione sostanziale, i prodotti interessati, le tempistiche previste e le conseguenze che ne derivano.

In aggiunta, entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione o variazione sostanziale dell’indice di riferimento (c.d. Data di Efficacia), la Banca trasmette apposita comunicazione alla clientela interessata, titolare di Contratti indicizzati all’indice oggetto di cessazione o variazione sostanziale, al fine di comunicare l’Indice Sostitutivo o l’Indice Modificato che sarà applicato al Contratto, la relativa data di decorrenza, nonché la possibilità di esercitare il diritto di recesso e le modalità per farlo, conformemente a quanto stabilito nel Contratto.

 

 

Applicazione dell’Indice Sostitutivo o Modificato

 

Definito l’Indice Sostitutivo o l’Indice Modificato da utilizzare nei Contratti con la clientela, la Banca valuta la necessità di applicare a detti indici un fattore di aggiustamento, che potrà assumere valore positivo, negativo o pari a zero, finalizzato a minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, eventuali trasferimenti di valore nella transizione dall’indice originario applicato all’Indice Sostitutivo/Modificato neutralizzando, per quanto possibile, eventuali impatti economici negativi a una qualsiasi delle parti del Contratto.

 

 

Monitoraggio e aggiornamento del Piano

 

La Banca monitora costantemente la validità del Piano Interno di Sostituzione degli indici di riferimento. In caso di variazioni normative, eventi legati alle condizioni di mercato, a modifiche organizzative o all’operatività aziendale, nonché all’introduzione di nuovi indici collegati a prodotti e servizi offerti, la Banca provvede ad aggiornare il Piano stesso comunicando i relativi aggiornamenti alla clientela alla prima occasione utile e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

 

Tabella Indici di riferimento utilizzati

 

Per consultare la Tabella che riporta gli indici di riferimento attualmente utilizzati da Mediobanca Premier con riferimento ai propri prodotti, nonché l’Indice Sostitutivo che sarà applicato in caso di cessazione di quello originario, clicca qui.

 

 

Versione 1 - ultimo aggiornamento ottobre 2024