Guida al trasferimento dei servizi di pagamento
Che cos'è?
Dal 2015 con il servizio di trasferimento dei servizi di pagamento*, chiunque intenda trasferire presso un altro istituto alcuni o tutti i servizi di pagamento cosiddetti ricorrenti, ossia bonifici permanenti (in addebito e in accredito), addebiti diretti ricorrenti o il saldo disponibile positivo del conto originario, può chiedere alla nuova banca di occuparsi degli aspetti burocratici del trasferimento compilando un apposito modulo.
Il modulo di richiesta di trasferimento, cui si fa rinvio per tutto quanto non previsto in questa pagina, è disponibile nelle Filiali Mediobanca Premier, da Servizio Clienti e nell'Area Clienti.
Chi può richiederlo
Il trasferimento può essere richiesto solo da clienti consumatori e a condizione che:
- il nuovo conto e quello di origine abbiano la stessa intestazione, siano espressi nella stessa valuta (per es. in euro) e siano intrattenuti presso prestatori di servizi di pagamento (per es. banche) situati in Italia;
- nel caso di conti cointestati, la richiesta sia firmata da tutti i cointestatari.
Nota: È possibile richiedere il trasferimento dei servizi di pagamento su un conto Mediobanca Premier solo dopo la sua attivazione. Per maggiori informazioni e per le condizioni dei conti Mediobanca Premier in relazione ai quali è possibile chiedere il servizio di trasferimento consulta i Fogli informativi.
Quali servizi si possono trasferire
Il trasferimento può riguardare:
- Ordini permanenti di bonifico (cioè gli ordini di eseguire bonifici a date predefinite o a intervalli regolari)
- Addebiti diretti ricorrenti (cioè i pagamenti effettuati mediante addebito del conto originario disposto direttamente dal beneficiario)
- Bonifici ricorrenti in entrata (cioè i bonifici disposti a favore del cliente da terzi a date predefinite o a intervalli regolari)
La richiesta di trasferimento può riguardare tutti i servizi di pagamento attivi sul conto oppure solo una parte di essi e può prevedere, in aggiunta, anche la chiusura del conto di origine. Il cliente può anche richiedere che tutti gli ordini di bonifico in entrata sul conto originario nei 12 mesi successivi alla data di efficacia del trasferimento, siano reindirizzati automaticamente sul nuovo conto.
Nota: Per trasferire l’accredito della pensione bisogna rivolgersi direttamente all’INPS per cambiare le coordinate di accredito.
A chi fare la richiesta
Il cliente deve rivolgere la sua richiesta direttamente alla nuova banca, che provvede a inoltrarla alla banca originaria. Firmando la richiesta di trasferimento, il cliente identifica specificamente le operazioni richieste e autorizza la nuova banca e la banca originaria a compiere quanto necessario allo svolgimento del servizio di trasferimento.
Se il conto è cointestato la richiesta deve essere firmata da ciascun intestatario del conto. Non sono imputabili alla nuova banca o a quella originaria responsabilità derivanti dall’errata o incompleta indicazione da parte del cliente delle informazioni necessarie a perfezionare la richiesta di trasferimento.
Il servizio di trasferimento è eseguito nel termine massimo di 12 giorni lavorativi a partire dalla data in cui la nuova banca riceve la richiesta del cliente ed è efficace a partire dal giorno lavorativo successivo. Il trasferimento è pertanto attivo sul nuovo conto a partire dal 13° giorno lavorativo.
Per rispettare questa scadenza ciascuna banca svolge le attività di propria competenza entro i seguenti termini:
- entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del cliente, la nuova banca chiede alla banca originaria di eseguire le attività richieste dal cliente ai fini dell’esecuzione del trasferimento
- entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dalla nuova banca, la banca originaria comunica alla nuova banca le informazioni necessarie per eseguire il trasferimento o l’eventuale esito negativo alla richiesta
- entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle predette informazioni, la nuova banca svolge le attività necessarie per attivare sul nuovo conto i servizi trasferiti e – laddove richiesto dal cliente – comunica le coordinate del nuovo conto agli ordinanti dei bonifici ricorrenti in entrata e/o ai beneficiari degli addebiti diretti trasferiti. La nuova banca non può tuttavia fornire al cliente alcuna garanzia circa l’aggiornamento delle coordinate di accredito/addebito da parte di terzi ordinanti/beneficiari.
Il cliente ha la possibilità di indicare nella richiesta di trasferimento, una diversa data di efficacia del trasferimento, ossia la data a partire dalla quale desidera che i servizi di pagamento siano riattivati sull’altro conto.
Deve trattarsi di una data che segue di almeno 12 giorni lavorativi la data in cui è stata presentata la richiesta alla nuova banca.
A partire dalla data di efficacia, la nuova e la vecchia banca devono assicurare al cliente la continuità dei servizi di pagamento oggetto del trasferimento.
In caso la richiesta di trasferimento preveda anche la chiusura del conto originario, la data di efficacia è la data in cui la banca originaria, in assenza di obblighi pendenti, estingue il conto e dispone il trasferimento dell’eventuale saldo attivo sul nuovo conto. Qualora non sia possibile procedere alla chiusura del conto nella data di efficacia a causa di obblighi pendenti, la banca originaria informa tempestivamente il cliente e procede all’estinzione del conto in data successiva, al venir meno delle pendenze. Resta fermo che la banca originaria esegue comunque il trasferimento dei servizi di pagamento nel rispetto dei termini previsti, che non vengono quindi modificati in caso di chiusura del conto in data successiva a quella di efficacia.
In caso di mancato rispetto dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il cliente ha diritto ad un indennizzo fisso ed automatico pari a 40 euro più una maggiorazione per ogni giorno di ritardo, commisurata alle somme presenti sul vecchio conto. Il risarcimento deve essere versato immediatamente dalla banca responsabile del ritardo.
La nuova banca e quella originaria non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
Il cliente che intende presentare un reclamo in relazione allo svolgimento del servizio di trasferimento deve seguire le modalità indicate nella documentazione contrattuale e sul sito web della banca cui intende rivolgere il reclamo.
(*) La presente Guida descrive quanto previsto in materia di “trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento” dal D.lgs.;D.lg. 15 marzo 2017 n. 37 pubblicato il 30 marzo 2017 nella Gazzetta Ufficiale n. 75 in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del Capo III della Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (cd. Payment Accounts Directive).
Per maggiori informazioni e per le condizioni dei conti Mediobanca Premier in relazione ai quali è possibile chiedere il servizio di trasferimento consultare Fogli Informativi e Documento Informativo.